RDO MEPA 4435195 – PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D.Lgs. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, MEDIANTE PIATTAFORMA ME.P.A., FINALIZZATO ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO, CON IL CRITERIO DLL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA EX ART. 108, D.LGS. 36/2023.

CIG : B212D6495D

Documentazione su piattaforma MEPA e su “Amministrazione Trasparente”

RISPOSTE AI QUESITI FORMULATI DAGLI OPERATORI ECONOMICI PARTE 1

QUESITI OPERATORE ECONOMICO

1)      Si chiede di esplicitare il ccnl utilizzato da codesta stazione appaltante

2)      Si chiede se codesto ente è soggetto al decreto dignità

3)      In caso di risposta affermativa al chiarimento precedente si chiede conferma che che gli eventuali aumenti contributivi da riconoscere ai lavoratori somministrati per effetto dei rinnovi di contratto, così come previsti dal Decreto Dignità, dovranno essere successivamente aggiunti al costo del lavoro, anziché essere coperti dal margine di agenzia, in quanto rientrando a tutti gli effetti nelle voci che compongono il costo del lavoro, sono soggette a irap e non ad iva.

4)      Si chiede se le risorse dovranno prestare servizio su 5 oppure su 6 giorni settimanali;

5)      Si chiede di confermare che la percentuale del margine di agenzia offerta, verrà applicata sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all’art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l’utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori

6)      Si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore,  rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia);

7)      Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo;

8)      Si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo registrato nell’ultimo triennio, in riferimento al personale diretto assunto con la stessa mansione oggetto del presente appalto;

9)      In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all’art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della  nota n. 24/2023  emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l’utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia;

10)  Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza.

11)  Si chiede di poter avere una stima delle ore complessive della commessa

12)  Si chiede di poter avere una stima del fabbisogno delle risorse

13)  Considerando l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008.

14)  In riferimento alla relazione tecnica siamo a richiedervi se è possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaborato

15)  Nella busta amministrativa sul portale mepa è stato inserito lo slot per l’offerta economica, tale slot non è presente nella busta economica; considerando che non possono essere allegati documenti economici nella busta amministrativa, si chiede di modificare quanto presente sul mepa o di dare comunicazioni differenti

16)  Nella busta tecnica sul portale mepa non è stato inserito lo slot per la reazione tecnica, si chiede di poterlo inserire.

17)  In relazione alle riduzioni per la garanzia provvisoria, come previsto dall’articolo 106 comma 8 del codice, si chiede di poter usufruire della riduzione del 20 % per il possesso della certificazione SA 8000

18)   In ultimo stante l’indiscussa facoltà di recesso spettante all’Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15)

19)  In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Diapartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata.

20)  Per l’offerta economica si chiede quante cifre possono essere indicate dopo la virgola

RISPOSTE

  1. Nella scheda “Offerta economica” sono riportati i CCNL di riferimento.
  2. Si, risulta applicabile il decreto dignità
  3. Si applicherà la normativa vigente in materia;
  4. Le risorse saranno impiegate, presuntivamente, su sei giorni lavorativi.
  5. Si applicherà la normativa vigente in materia.
  6. Si conferma.
  7. Si conferma.
  8. Si ritiene non essenziale il dato richiesto ai fini della predisposizione dell’offerta.
  9. Si conferma.
  10. Potrà essere utilizzata la firma elettronica qualificata (FEQ), in caso di eventuale aggiudicazione, ai fini della sottoscrizione del contratto.
  11. La S.A. ha già bandito una medesima gara, nel 2023, per le mansioni indicate ad eccezione degli “inservienti stabilimenti balneari” per l’importo complessivo di € 250.000 e l’Accordo è giunto al livello massimo.  
  12. Si richiama la risposta di cui al precedente punto (11).
  13. Si conferma.
  14. Si chiede di attenersi alle modalità di cui all’art. 14 del Disciplinare di gara.
  15. Si è provveduto ad inserire lo slot.
  16. Si è provveduto ad inserire lo slot.
  17. La Certificazione SA 8000 è idonea per la riduzione indicata.
  18. Trova applicazione la normativa vigente.
  19. Trova applicazione la normativa vigente.
  20. Due cifre decimali.

QUESITI OPERATORE ECONOMICO

  1. Per quanto riguarda il modulo per l’offerta economica, i conteggi dei costi
  2. relativi al CCNL Igiene Ambientale comprendono già l’aumento dal 1/7/2024? In caso contrario, potreste pubblicare i costi nuovi così che siano disponibili a tutti i potenziali offerenti?
  3. Sempre quanto al modulo di offerta economica, potreste indicare i tassi INAIL applicati? Non risulta infatti aperta, ad esempio, la posizione per gli operatori c/o stabilimenti balneari.
  4. Infine, ancora quanto al modulo di offerta economica, potreste idealmente fornire i conteggi utilizzati per ricavare il costo del 6° livello CCNL stabilimenti balneari? Altrimenti, in sott’ordine, potreste cortesemente indicarci le retribuzioni da Voi utilizzate ed il numero di ore settimanali di eventuali full time? La richiesta è fatta perché, mentre gli altri costi risultano sufficientemente in linea con quelli da noi calcolati, l’ultimo costo in tabella è decisamente sottostimato.
  5. Quanto al capitolato, desidero segnalarvi una previsione (art. 6, punto 18) contraria alla normativa vigente. Dei danni causati dai lavoratori somministrati non può che rispondere l’Utilizzatore poiché, a differenza di un appalto genuino, i lavoratori somministrati sono sotto la direzione e il controllo dell’Utilizzatore: non essendo previsto alcun controllo sull’operato dei Somministrati da parte dell’Agenzia, quest’ultima non può rispondere dei danni causati da persone sulle quali non esercita né direzione né controllo. È possibile modificare il capitolato, per eliminare questa discrepanza?
  6. Quanto all’art. 9, corrispettivo, è corretto intendere che a tutte le ore fatturate si applicherà il margine proposto in sede di gara? È corretto, inoltre, intendere richiamate le previsioni di legge per cui la Stazione Appaltante rimborserà il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia (D.lgs. 81/2015 art. 33 c. 2)?
  7. Quanto al Disciplinare di gara, confermate che il riferimento al PassOE è un refuso? Non è infatti più prevista la generazione di tale documento, sostituito dal FVOE che la Stazione Appaltante può consultare direttamente tramite ANAC.

RISPOSTE

  1. Si conferma che i costi NON comprendono gli adeguamenti indicati.
  2. Si indicano di seguito i tassi INAIL medi applicati, salvo intervenute successive modifiche:

Livello 3B Leucopetra tasso medio INAIL 34×1000;

      Livello J Leucopetra tasso medio INAIL applicato 34x 1000

      Inservienti stabilimenti balneari livello 6 CCNL di riferimento tasso medio INAIL applicato 12x          1000

  • Si confermano gli importi di cui allo schema “Offerta economica” ad eccezione del costo orario relativo agli “inservienti di stabilimenti balneari” per i quali si è proceduto alla rettifica, indicando il costo orario di € 14,50: a tale ultimo riguardo, si è provveduto a modificare e inserire nuova scheda “Offerta economica” di cui si chiede prendere visione.
  • Si confermano entrambe le richieste.
  • Prima parte di quesito: si conferma che tutte le ore fatturate saranno considerate ai fini dell’aggio. Seconda parte quesito: troverà applicazione la normativa vigente.
  • Si conferma.

QUESITI OPERATORE ECONOMICO

  1. Si chiede di confermare che la previsione di cui all’art 3 del Disciplinare che prevede che: “L’esecuzione del contratto è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi che nell’ambito di programmi di lavoro protetto occupano almeno il trenta percento di lavoratori con disabilità o svantaggiati.” debba considerarsi un refuso.
  • Con riferimento alle previsioni di cui all’art. 5- Clausola di variabilità del Servizio, si rammenta come faccia capo all’Amministrazione Aggiudicatrice l’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovuto per legge e per contratto collettivo applicato (art. 33 d. lgs. 81/2015 e art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro). Non potrà quindi interferire con il predetto obbligo qualsivoglia vicenda modificativa della fornitura e il contratto di lavoro del somministrato potrà essere risolto solo in caso di mancato superamento del periodo di prova e/o giusta causa di recesso. Si chiede conferma dell’applicazione della richiamata disciplina e la rettifica dell’art. 5 del capitolato.
  • Con la presente si chiede conferma, correzione o integrazione relativamente ai dati retributivi, alle voci tariffa INAIL , alla distribuzione oraria utilizzati per la predisposizione dei costi del lavoro pubblicati nell’allegato denominato “Offerta Economica”.

Livello 3 CCNL Servizi di Pulizia Industriale – 40 ore settimanali Minimo 811,07 Euro

Contingenza 515,42 Euro

EDR 10,33 Euro

Integrativo Regione Campania 8,95 Euro Voce tariffa per addetto pulizie – 0421 Voce tariffa per Necroforo – 0840

Livello J Igiene Urbana – 38 ore settimanali Minimo 1201,94 Euro

EDR 10,33 Euro

Indennità 50 Euro

Voce tariffa per Operatore Ecologico 0431

Livello 3B Igiene Urbana – 38 ore settimanali Minimo 1862,99 Euro

EDR 10,33 Euro

Indennità 50 Euro

Voce tariffa per Autista 0431

Livello 6 Stabilimenti Balneari Confcommercio – 44 ore settimanali Minimo 862,96 Euro

Contingenza 520,51 Euro

Voce tariffa non presente si ipotizza 0222

  • Si chiede conferma che, in applicazione della normativa che disciplina il servizio di somministrazione di personale, tutto il costo del lavoro effettivamente sostenuto dall’Agenzia verrà rimborsato dall’utilizzatore. Si richiama sul punto la disposizione di cui all’articolo 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 che espressamente prevede che: Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. Detto articolo prevede dunque un “obbligo” espresso dell’utilizzatore di rimborsare all’Agenzia per il Lavoro gli oneri retributivi e previdenziali da questa “effettivamente sostenuti” per i lavoratori inviati in somministrazione: in altri termini, tutti i costi del lavoro diretto che l’Agenzia è costretta a sopportare per un lavoratore inviato in missione presso l’utilizzatore. E ciò naturalmente significa che anche i costi di tutte le assenze previste da CCNL e giustificate dei lavoratori somministrati dovranno essere posti a carico

dell’utilizzatore. Si rappresenta che questa tematica è stato oggetto di esame anche a livello giurisdizionale, richiamandosi a titolo esemplificativo ma non esaustivo la sentenza del Tribunale di Piacenza, Sez. Unica Civile del 11 gennaio 2018, n. 19.

  • In relazione alle previsioni in tema di sostituzioni si precisa che la sostituzione del lavoratore sarà possibile nel corso del periodo di prova ovvero per giusta causa di recesso: l’eventuale richiesta di sostituzione del personale per altre cause non potrà comportare l’automatica risoluzione del contratto di lavoro e non solleverà l’Amministrazione Aggiudicatrice dall’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 33 d.lgs 81/2015 e art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro). Si chiede conferma dell’applicazione della richiamata disciplina.
  • Con riferimento alla previsione del Capitolato secondo cui “I danni causati, alla S.A. o a terzi, dai lavoratori somministrati restano ad esclusivo carico del Somministratore-appaltatore.”si precisa che, ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015, “L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.” Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario che non potrà essere ritenuto responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato neppure in maniera indiretta. Si chiede quindi di rettificare la previsione di cui sopra riferendola solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell’aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati.
  • tra l’elenco della documentazione da produrre al punto 13 del disciplinare di gara è indicato il PASSOE. Si segnala che il PASSOE è stato dismesso per applicazione del nuovo fascicolo FVOE 2.0 presente sul sito dell’ANAC. Si chiede di confermare pertanto che il PASSOE non dovrà essere inviato e di conseguenza di rettificare gli atti di gara, stante la modifica sostanziale degli stessi non sanabile con il mero riscontro ai chiarimenti;
  • tra i documenti da allegare nella DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA sul mepa c’è anche uno slot dedicato all’offerta economica mentre nella sezione OFFERTA ci sono solo gli slot per caricare i file generati automaticamente dal mepa sia per l’offerta tecnica sia per l’offerta economica. Potreste indicare come caricare correttamente i documenti o modificare le sezioni?

RISPOSTE

  1. Tale requisito non è essenziali ai fini della partecipazione alla gara bandita e può considerarsi refuso.
  2. La fattispecie di cui al richiamato articolo del Capitolato attiene alla fase di richiesta e, dunque, iniziale mentre, in caso di contratti in corso, salvo le fattispecie di recesso o mancato superamento del periodo di prova, troverà applicazione la normativa vigente in materia.
  3. Si confermano gli importi di cui allo schema “Offerta economica” ad eccezione del costo orario relativo agli “inservienti di stabilimenti balneari” per i quali si è proceduto alla rettifica, indicando il costo orario di € 14,50: a tale ultimo riguardo, si è provveduto a modificare e inserire nuova scheda “Offerta economica” di cui si chiede prendere visione.
  4. Trova applicazione la normativa vigente.
  5. Trova applicazione la normativa vigente.
  6. Trova applicazione la normativa vigente.
  7. Si conferma il refuso.
  8. Si è proceduto alla modifica per il caricamento tanto dell’offerta economica quanto tecnica.

 QUESITI OPERATORE ECONOMICO

1) Si evidenzia che nel portale MePa non rinveniamo gli slot dove poter caricare l’offerta economica e l’offerta tecnica

2) Si segnala che il valore a base d’asta inserito a sistema sul MePa è di 350.000,0 € che dalla documentazione di gara corrisponde al costo del personale non soggetto a ribasso. Invero, considerando che sul MePa non è richiesto di compilare a sistema un dato economico, ma di allegare l’offerta economica così come da modello, si chiede conferma di non dover prendere in considerazione tale indicazione.

3)Si chiede di conoscere i riferimenti tabellari circa il costo del lavoro identificato per i profili di “inserviente di stabilimenti balneari livello 6. Invero, se si conferma che ci si riferisce al CCNL TURISMO CONFCOMMERCIO PUBBLICI ESERCIZI – STABILIMENTI BALNEARI ovvero  CCNL TURISMO CONFCOMMERCIO PUBBLICI ESERCIZI MINORI – STABILIMENTI BALNEARI MINORI.

Invero nel primo caso – CCNL TURISMO CONFCOMMERCIO PUBBLICI ESERCIZI – STABILIMENTI BALNEARI  –   i dati tabellari sono i seguenti:

Minino 779,81 €

Contingenza 520,64 €

Per un costo del lavoro comprensivo di tutti gli istituti di legge pari a : 13,87 €

Mentre, nel secondo caso – CCNL TURISMO CONFCOMMERCIO PUBBLICI ESERCIZI MINORI – STABILIMENTI BALNEARI MINORI – i dati tabellari sono i seguenti:

Minino 776,97 €

Contingenza 520,25 €

Per un costo del lavoro comprensivo di tutti gli istituti di legge pari a : 13,84 €


Si chiede di conoscere quale costo considerare nella presentazione dell’offerta economica fermo restando che si chiede l’ulteriore conferma che il costo troverà adeguamento rispetto al tasso INAIL applicabile.

4) In virtù dell’aggiornamento contrattuale previsto per luglio del CCNL IGIENE AMBIENTALE si chiede conferma che il margine indicato nell’offerta economica sarà poi applicato ai costi del lavoro effettivi derivante dal succitato aggiornamento.

RISPOSTE AI QUESITI

  1. Si è provveduto, per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, come richiesto.
  2. Si conferma.
  3. Il CCNL applica è il seguente: Turismo Confcommercio Pubblici esercizi-Stabilimenti Balneari

A tal proposito, si precisa che la “scheda economica” è stata rettificata nella parte relativa al costo orario per gli “inservienti di stabilimenti balneari”: il costo orario calcolato è pari ad € 14,50 e, pertanto, si prega utilizzare la nuova scheda “Offerta economica”.

4) Si precisa che, per effetto degli aggiornamenti contrattuali, il mark up non subirà variazioni.

RISPOSTE AI QUESITI FORMULATI DAGLI OPERATORI ECONOMICI PARTE 2



QUESITI OPERATORE ANONIMO


1)     
Buongiorno,
siamo con la presente a segnalare che la procedura di gara in oggetto è stata
inserita nella categoria di abilitazione denominata “Gestione delle
procedure concorsuali” e siamo con la presente a richiedere che tale
categoria sia cambiata usando la più corretta “Somministrazione di
lavoro” al fine di consentire la massima partecipazione a tutti gli
operatori economici abilitati a quest’ultima.


2)     
siamo con la presente a chiedere conferma che l’inserimento del
Passoe nell’offerta tecnica come richiesto all’art. 14 del disciplinare di gara
trattasi di refuso considerato che l’utilizzo del Passoe è stato dismesso.


RISPOSTE


1) Buongiorno, si è provveduto ad inserire la
gara nella categoria di abilitazione “Somministrazione di lavoro



               2) Buongiorno, il requisito
dell’inserimento del Passoe è superato per effetto della piena operatività del
FVOE.

QUESITI OPERATORE ECONOMICO ANONIMO

Art. 6.4 del Capitolato. Per quanto concerne il periodo di prova, si precisa che il CCNL delle ApL all’art. 35 al comma 3 e 4 disciplina quanto segue: 3. Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio della missione. 4. In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all’unità superiore. Si invita a confermare quanto esposto.

2.     Art. 6.15 del Capitolato. in caso di interruzione del rapporto lavorativo, posto che l’art. 33 del D.lgs. 81/2015 prevede testualmente che: “con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”, si invita a rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, l’ente dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione.

3.     Art. 6.18 del Capitolato. Per quanto attiene la previsione secondo cui rimane a carico dell’ApL l’assunzione in proprio di ogni responsabilità risarcitoria, si chiede di circoscrivere la responsabilità per danni a persone e cose al solo personale di staff e non anche a quello somministrato atteso che l’art. 35 comma 7 del D. Lgs 81/2015 stabilisce che “L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni”, così come l’art. 30 del D. Lgs 81/2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore.

4.     Art. 8 del Capitolato. Si invita a precisare che, laddove l’Ente comminasse delle penali, (salvo i casi di dolo o colpa grave) le pretese risarcitorie attinenti all’esecuzione del contratto non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il valore del corrispettivo previsto a favore dell’agenzia.

5.     Art. 10 del Capitolato. Si chiede di precisare specificando che l’ente qualora intendesse risolvere il contratto, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, sarà tenuto a rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”; l’articolo 45 del CCNL delle Agenzie di somministrazione, in caso di interruzione della missione nei contratti a tempo determinato, prevede, tra l’altro, la possibilità di essere impiegato in un’altra missione, fermo restando l’utilizzo nell’ambito dell’area professionale di cui alla classificazione del personale del presente CCNL, nella quale è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS.  

RISPOSTE

1) quesito riferito  all’ art 6.4 del Capitolato

risposta : la fattispecie risulta prevista all’art 21 del Disciplinare, espressamente richiamato nel comma oggetto del quesito.

2) quesito riferito  all’ art 6.15 del Capitolato

risposta: la fattispecie risulta prevista all’art 21 del Disciplinare, espressamente richiamato nel comma oggetto del quesito

3) quesito riferito  all’ art 6.18 del Capitolato

Trova applicazione l’art 35, co 7 , D.Lgs 81/2015

4) quesito riferito all’art.8 del Capitolato

risposta: Le penali, eventualmente, applicate risultano connesse alla perfetta osservanza delle norme del Capitolato e , pertanto, risultano già circoscritte le fattispecie e , in ogni caso limitate nella quantificazione della legge applicabile.

5) quesito riferito all’art.10 del Capitolato

risposta: la fattispecie risulta prevista all’art 21 del Disciplinare, espressamente richiamato nel comma oggetto del quesito

QUESITI OPERATORE ANONIMO

1. si chiede conferma che saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo a questa S.A. tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità; 

2. si chiede conferma che in caso di festività godute, domenicali o infrasettimanali, le stesse dovranno apparire in una voce distinta in fattura; 

3. si chiede conferma che i ratei maturati per le ore godute di ferie e permessi potranno essere fatturati. Tali voci infatti fanno riferimento a eventi prevedibili, ma non programmabili e non sono quindi inclusi negli importi relativi ai costi del lavoro orari; 

4. si chiede chiarimento relativamente a quanto previsto all’ interno del modulo “offerta economica”, nella parte in cui prevede che “L’Operatore Economico dichiara che i costi della manodopera ammontano ad € ________ “. Orbene, sul punto si rappresenta che il servizio di somministrazione di manodopera (comprensivo di quello di ricerca e selezione) è prestazione di natura intellettuale poiché, nel caso della somministrazione di lavoratori interinali, i dipendenti som-ministrati soggiacciono alle direttive dell’utilizzatore, il quale solo sarà responsabile dei risultati conseguiti dal detto personale. In sostanza, nel contratto di somministrazione, l’Agenzia per il Lavoro invia in missione dei lavoratori (somministrati), che svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore – secondo lo schema dell’obbligazione di mezzi. Si ritiene, quindi, che essendo il servizio di natura intellettuale, si applichi ad esso l’art. 108, comma 9 del Codice dei contratti (D.lgs 36/2023), che esclude la verifica in capo alla Stazione Appaltante del costo della manodopera: 

5. stante l’indiscussa facoltà di recesso spettante all’Ente, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque, fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art.45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15).

RISPOSTE

  1. Si conferma.
  2. La fattispecie risulta connessa all’esecuzione del contratto ma, in ogni caso, non risulta essenziale ai fini della fatturazione.
  3. Si conferma.
  4. Il quesito attiene alla discrezione dell’O.E. ma, in ogni caso, trova applicazione la norma di cui all’art. 108, comma 9, D.lgs. 36/2023, come confermato dalla Giurisprudenza sul punto.
  5. Trova applicazione la normativa vigente.



Gara CIG 9976320FB0 procedura MEPA 3672668Gara CIG – Trasmissione Calendario Operazioni di gara

A parziale rettifica del Verbale di gara del 04 agosto 2023 la presente per precisare che le operazioni di gara proseguiranno secondo il seguente calendario:

  • mercoledi 09 agosto ore 09:30seduta pubblica – verifica dei documenti trasmessi dagli Operatori Economici ammessi con riserva, a seguire la verifica dei requisiti per ciascun partecipante;
  • mercoledi 09 agosto ore 10:00 – seduta privata – valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi in seduta privata;
  • mercoledi 09 agosto ore 13:00 – seduta pubblica – apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi ed eventuale aggiudicazione provvisoria.

Ercolano lì 05/08/2023

Il RUP

RDO MEPA 3672668 – PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D.Lgs. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, MEDIANTE PIATTAFORMA ME.P.A., FINALIZZATO ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO, CON IL CRITERIO DLL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA EX ART. 108, D.LGS. 36/20253.

RISPOSTE IN FORMA ANONIMA AI QUESITI PERVENUTI A TUTTO IL 27 LUGLIO 2023

Quesito n. 1

·         Affinché l’operatore economico possa formulare un’offerta economica sostenibile e comparabile a quelle formulate dagli altri partecipanti, si chiede di riferire per ciascun livello richiesto il numero delle ore stimato e il costo orario con precipua indicazione del rispettivo tasso INAIL.

·         Capitolato art. 6 punto 9.  Per quanto attiene l’obbligo a carico dell’agenzia di provvedere all’addestramento all’uso delle attrezzature, occorre evidenziare che il lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 34, c. 3, D.Lgs. 81/2015, è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro; ne deriva che l’addestramento inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei somministrati dell’utilizzo corretto a seconda delle attività affidate – di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (art. 37 c. 5 D.Lgs. 81/08) non può che ascriversi in capo all’utilizzatore. La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, deve essere reso a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede di voler rivedere la prescrizione che pone in capo all’APL l’addestramento del personale all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della mansione richiesta, documentando opportunamente l’avvenuto adempimento. Nel caso in cui, al contrario, si confermi la disposizione si chiede di indicare quale sia l’addestramento richiesto nonché:

1.       Garantire all’Agenzia l’accesso ai luoghi di lavoro in cui i lavoratori somministrati presteranno la loro attività lavorativa;

2.       Permettere all’Agenzia l’utilizzo delle attrezzature per le quali è previsto l’addestramento;

3.       Mettere a disposizione a titolo gratuito personale esperto nell’utilizzo i predetti dispositivi per le quali è previsto l’addestramento. Laddove tale personale non fosse disponibile, l’Agenzia incaricherà per l’esecuzione delle attività formatori esterni e addebiterà all’ente i relativi costi;

4.       Trasmettere preliminarmente all’Agenzia l’elenco delle attrezzature con relative  specifiche tecniche, manuali di utilizzo e le procedure in uso presso l’ente, con particolare riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori e l’utilizzo dei DPI, relativamente alle attrezzature per le quali è richiesto l’addestramento in relazione a ciascuna specifica mansione per cui saranno attivati i Contratti di Somministrazione, nonché qualsiasi altra documentazione necessaria per la corretta realizzazione ed erogazione dell’addestramento.

·         Capitolato di gara art. 6 punto 16. Si chiede di rettificare quanto contenuto precisando che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa.

·         Capitolato di gara art. 6 punto 18. Si chiede di circoscrivere la responsabilità per danni a persone e cose al solo personale di staff e non anche a quello somministrato atteso che l’art. 35 comma 7 del D. Lgs 81/2015 stabilisce che “L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” così come l’art. 30 del D. Lgs 81/2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore.  Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007).

·         Capitolato di gara art. 8. Si chiede di specificare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei compensi dovuti all’agenzia. Si chiede, inoltre, di puntualizzare che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il valore del valore del corrispettivo previsto a favore dell’agenzia.

Risposta n. 1

Livelli e costi orari

LIvello 3B Leucopetra € 1.874,14 mensilità; tasso medio inail applicato 34*1000. Totale costo Inail annuo € 892.

Livello J Leucopetra € 1.212,14 mensilità, tasso inail medio applicato 34*1000. Totale costo inail annuo € 577.  

38 ore settimanali frequenza 6/7.

Capitolato art.6 punto 9 ==> L’articolo ed il comma in questione prevedono che, gli obblighi indicati, risultino a carico della Stazione Appaltante.

Capitolato art.6 punto 16 ==> I casi contemplati nel Capitolato sono ricompresi in quelli del quesito dovendosi applicare la normativa vigente in materia.

Capitolato art.6 punto 18 ==> Trova applicazione l’art. 35, comma 7, D.Lgs. 81/2015.

Capitolato art. 8 ==> IL contraddittorio è previsto dalla clausola in esame, nella parte in cui prevede la contestazione del RUP e, pertanto, si conferma la sussistenza del contraddittorio.

Quesito n. 2

Si chiede se è prevista l’applicazione della clausola sociale e, in caso affermativo, il nominativo dell’ApL uscente.

Risposta n.2

Alla presente procedura si applica, integralmente, la normativa di cui al D.Lgs. 36/2023 e, pertanto, l’art. 57 del richiamato Decreto troverà applicazione nella stipula dei contratti successivi.

A tal fine, si precisa che la Leucopetra, nel corso dell’anno 2022, ha fatto ricorso al lavoro in somministrazione per le seguenti mansioni:

–          Operatori livello J CCNL imprese ambientali;

–          Autisti/promiscui livello 3B CCNL imprese ambientali.

Ogni altra indicazione è reperibile sul sito istituzionale, Amministrazione Trasparente, Sezione: Bandi e Gare.

Quesito n. 3

Posto che il disciplinare di gara riporta quanto segue:

–          valore dell’affidamento: 250.000,00 € (duecentocinquantamila/00), oltre IVA e compresi;

–          costo del servizio (pari alla somma di oneri retributivi, contributivi, assicurativi e di formazione per le risorse lavorative da fornire in somministrazione alla S.A.), fissato/stimato in un importo pari ad € 250.000,00, non soggetto a ribasso;

si invita a specificare quale sia il valore del costo del lavoro e quale l’importo da ribassare.

Risposta n.3

in relazione al quesito, si precisa che è stato predisposto nuovo modello “ALLEGATO Offerta Economica”, da utilizzare per la formulazione dell’offerta economica, in cui sono riportati i parametri richiesti e la specifica indicazione della parte della tariffa soggetta a ribasso.

Quesito n. 4

Spett.le ENTE

con riferimento alla presente procedura inviamo la seguente richiesta di chiarimenti:

CAPITOLATO

Art.6 c.18

Si chiede conferma che la clausola troverà applicazione nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa di settore secondo cui la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto;

Art. 8

Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali sarà garantito il previo contraddittorio scritto tra le Parti e che il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro;

DISCIPLINARE

Art.21

  • Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15);
  • Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali sarà garantito il previo contraddittorio scritto tra le Parti e che il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.

Grazie, Cordiali saluti

Risposta n.4

Art. 6, comma 18, Capitolato

Trova applicazione l’art. 35, comma 7, D.Lgs. 81/2015.

Art. 8 Capitolato

IL contraddittorio è previsto dalla clausola in esame, nella parte in cui prevede la contestazione del RUP e, pertanto, si conferma la sussistenza del contraddittorio.

Art. 21 Disciplinare

Sul punto si richiama la norma indicata di cui all’art. 123 D.Lgs. 36/2023 che regola la materia e, pertanto, troverà applicazione il termine del preavviso di 30 gg. previsto dalla richiamata norma, senza pregiudizio per il lavoratore.

Per il contraddittorio si rinvia alla risposta per il quesito relativo all’art. 8 del Capitolato.

Quesito n. 5

Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro), ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo:

– Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione,
– L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni,
– La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori,
– In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato),
– La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
– La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione
– L’attuale fornitore.


L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.

Risposta n. 5

Alla presente procedura si applica, integralmente, la normativa di cui al D.Lgs. 36/2023 e, pertanto, l’art. 57 del richiamato Decreto troverà applicazione nella stipula dei contratti successivi.

A tal fine, si precisa che la Leucopetra, nel corso dell’anno 2022, ha fatto ricorso al lavoro in somministrazione, a tempo determinato, per le seguenti mansioni:

–          Operatori livello J CCNL imprese ambientali;

–          Autisti/promiscui livello 3B CCNL imprese ambientali.

Ogni altra indicazione è reperibile sul sito istituzionale, Amministrazione Trasparente, Sezione: Bandi e Gare.

Quesito n. 6

Gentilissimi,

riguardo il pagamento Ana csul Disciplinare è riportato l’mporto di 20,00 euro. Trattasi di refuso?

Perchè sul portale ANAC l’importo da pagare è di 18,00 €.

In attesa di riscontro, cordiali saluti.

Risposta n. 6

Confermiamo il refuso

Quesito n. 7

Egregi,

si richiedono i seguenti chiarimenti:

– Si chiede di conoscere le tariffe sul quale applicare il ribasso percentuale. A tal riguardo si chiede di identificare nelle stesse tariffe la quota costituita dal costo orario  così da non permettere offerte che intacchino tale elemento non ribassabile.

-Si chiede conferma che le festività infrasettimanli non lavorate – se dovute al lavoratore – saranno fatturate alla tariffa ordinaria.

-Si chiede di indicare i CCNL applicati per le diverse figure.

Cordiali saluti

Risposta n. 7

Si conferma che le festività infrasettimanali non lavorate sono pagate a tariffa ordinaria.

I CCNL di settore sono quelli indicati nel nuovo modello fac simile Offerta Economica

in relazione al quesito, si precisa che è stato predisposto nuovo modello “ALLEGATO Offerta Economica”, da utilizzare per la formulazione dell’offerta economica, in cui sono riportati i parametri richiesti e la specifica indicazione della parte della tariffa soggetta a ribasso.